Elettromeccanica Morandini

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2) … e dopo

A decorrere dal 27/3/2008, la L. 46/90 (ad eccezione di alcuni articoli, tra cui quello riguardante le “verifiche”), il regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, sono stati abrogati e sostituiti dal D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

Essa introduce alcune novità di rilievo:

estende il campo di applicazione a qualsiasi destinazione d'uso degli edifici (sia privati che pubblici) e alle aree di pertinenza (es.: cortili, aree parcheggio, ecc.)

classifica diversamente gli impianti:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

g) impianti di protezione antincendio

rende più selettivi i requisiti di qualificazione professionale

richiede di depositare la Dichiarazione di Conformità presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dove è ubicato l'immobile in cui è installato l'impianto (anziché essere inviata alla Camera di Commercio)

maggiora le sanzioni in caso di inosservanza.

Anche nei casi di compravendita, donazione, permuta, conferimento, ecc., il venditore deve fornire garanzie sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza; in tali casi (impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del citato decreto), la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una dichiarazione, predisposta da un tecnico abilitato, di “rispondenza alla regola dell’arte”, ovvero alle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio. In assenza di tale documento, si rischia l’applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro, oltre al rischio, da parte del venditore, dell’obbligo di risarcimento del danno provocato all'acquirente. In pratica:

  • fino al 26 marzo 2008: la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul modulo preesistente (riferimento: DM 20 febbraio 1992)


  • dal 27 marzo 2008: la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli Allegati I e II del DM 37/2008.



N.B.: in data 25 giugno 2008, il Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l’art. 13 del DM 37/2008, dove venivano richieste la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili.  Lo scambio di tale documentazione non rappresenta quindi più un obbligo; tuttavia si consiglia, nel caso, di richiederla comunque, a tutela dell’incolumità e della sicurezza generale di chi subentra nell’immobile.

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