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Progettazione > Progetto

E' inoltre previsto l'obbligo di progetto per modifiche a impianti esistenti non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria , quando il vecchio o il nuovo impianto siano soggetti a obbligo di progetto secondo quanto detto in precedenza.
Il progetto preliminare e il progetto esecutivo secondo la guida CEI 0-2
Per gli impianti che secondo la legge 46/90 sono soggetti ad obbligo di progetto , il decreto attuativo della stessa , il DPR 447/91 rimanda alla guida del Comitato Elettrico Italiano CEI 0-2 ( Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici ) , la quale distingue fra due fasi successive della progettazione :
1) il progetto di massima o preliminare , che necessita di un minor grado di dettaglio in quanto viene redatto prima che sia prima che sia posto in opera l'impianto e viene utilizzato per studi di fattibilità , valutazione dei costi , richieste di concessioni edilizie ed eventuali autorizzazioni alla costruzione da autorità competenti ( ad esempio i Vigili del Fuoco ) .
2) il progetto definitivo o esecutivo , che viene invece redatto quando si conoscono le caratteristiche dell'impianto in ogni suo aspetto , compresi i modelli , i costi e le caratteristiche dei componenti elettrici installati . Deve quindi descrivere l'impianto in maniera esaustiva mediante relazioni tecniche , schemi per la disposizione funzionale dei componenti ( ad esempio gli schemi unifilari o multifilari dei quadri di distribuzione ) , planimetrie per la disposizione topografica dei componenti elettrici.

E' il caso di notare che tale suddivisione in livelli ha valore indicativo e non vincolante , in quanto espresso da una guida CEI e non da una norma . Mentre infatti le norme CEI determinano una condizione sufficiente per la progettazione di un impianto elettrico a regola d'arte , secondo la legge n.186 del 1° Marzo 1968 , le guide CEI hanno un mero valore di indirizzamento. E' comunque caldamente consigliato , per evitare malintesi con il committente o con l'eventuale direttore dei lavori , che si faccia riferimento alla CEI 0-2 nella stesura della documentazione di progetto ( non un obbligo , ma uno standard di riferimento , in sostanza ) .
La Legge Merloni Bis
I livelli del progetto definiti dalla guida CEI 0-2 non vanno confusi con quelli indicati dalla Legge n. 216/95 , detta anche legge Merloni Bis , che regola invece la documentazione di progetto delle opere pubbliche nel loro insieme : non riguarda cioè il solo impianto elettrico , ma anche quello idro-sanitario , l'impianto di riscaldamento , ecc. Le possibili confusioni sono indotte dalla nomenclatura utilizzata da tale legge , che individua tre livelli di progetto indicati con "progetto preliminare" , "progetto definitivo" e "progetto esecutivo". Il progetto di massima secondo la legge 46/90 coincide infatti con il progetto definitivo della 216/95 , mentre il progetto definitivo della 46/90 coincide con il progetto esecutivo della 216/95 [1] . In pratica la Legge Merloni Bis introduce un ulteriore livello iniziale rispetto alla 46/90 , che viene indicato con preliminare.

 
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